Riesame non presentato
Il ricorso può essere proposto direttamente:Il riesame era facoltativo e la sua mancanza non preclude l’azione giudiziaria.
Decreto Coesione · Assistenza legale
L’INPS ha respinto la domanda di incentivo all’autoimpiego (€500 mensili, fino a €18.000)?Il rigetto non è definitivo: il diritto può essere accertato davanti al Giudice del lavoro. Lo studio esamina il provvedimento e la documentazione e illustra con chiarezza la sostenibilità del ricorso, senza impegno.
Il riesame in sede INPS è facoltativo: l’azione giudiziaria è proponibile anche in sua assenza, durante la pendenza o dopo il rigetto. In mancanza di DID, lo stato di disoccupazione può essere provato con la domanda NASpI/DIS-COLL o con il criterio reddituale, riferito ai redditi eventualmente prodotti prima dell’apertura della partita IVA.
Avv. Raffaele Sassano · Foro di Roma · Assistenza in tutta Italia
Chi può ricorrere
Il ricorso è proponibile da chi ha presentato all’INPS domanda per l’incentivo all’autoimpiego previsto dall’art. 21, comma 3, del D.L. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione, incentivo under 35) e se l’è vista respingere, pur possedendo i requisiti alla data di avvio dell’attività.
I requisiti dell’incentivo, in sintesi:
Il contributo è di €500 al mese per un massimo di 36 mensilità, fino a €18.000.
Il ricorso può essere proposto direttamente:Il riesame era facoltativo e la sua mancanza non preclude l’azione giudiziaria.
Non occorre attendere la decisione dell'INPS: il ricorso può essere depositato anche mentre il riesame è pendente.
L'azione resta proponibile. Le motivazioni del secondo provvedimento rendono esplicita la posizione dell'INPS e ne consentono la contestazione puntuale.
Il riesame INPS è facoltativo: non è un ricorso amministrativo necessario né una condizione di procedibilità. In tutte e tre le ipotesi è possibile adire direttamente il Tribunale.
Oltre al difetto di DID, sono frequentemente contestabili i rigetti fondati su: codice ATECO e settori ammessi; qualificazione dell’attività; disallineamenti tra le banche dati dell’INPS, dei Centri per l’Impiego e dell’Agenzia delle Entrate; indennità sostitutiva del preavviso erroneamente letta come prosecuzione del rapporto di lavoro; posizione dei liberi professionisti (messaggio INPS n. 270 del 27 gennaio 2026).
Il motivo di rigetto più frequente
Molte domande sono respinte con la formula «non risulta essere in stato di disoccupazione alla data di costituzione dell’attività / inizio partita IVA», che deriva di regola da un riscontro sulle banche dati che non individua una DID registrata.La legge, tuttavia, non richiede necessariamente la DID: prevede tre percorsi alternativi, ciascuno sufficiente da solo a provare il requisito alla data di avvio dell’attività.
Via ordinaria
Dichiarazione di immediata disponibilità
È la via ordinaria prevista dall’art. 19 del D.Lgs. 150/2015, resa al Centro per l’Impiego o sul portale.Non è però l’unica.
In alternativa
Domanda equivalente per legge alla DID
L’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 150/2015 attribuisce alla domanda NASpI o DIS-COLL lo stesso valore della DID, dalla data di presentazione.Non serve una seconda dichiarazione.
In alternativa
Criterio reddituale alternativo
L’art. 4, comma 15-quater, del D.L. 4/2019, richiamato espressamente dal paragrafo 2 della circolare INPS 148/2025, considera disoccupati anche coloro i cui redditi da lavoro, eventualmente prodotti prima dell’apertura della partita IVA, restano sotto la soglia di esenzione IRPEF.
Sono le soglie di esenzione IRPEF che, ai sensi dell’art. 4, comma 15-quater, D.L. 4/2019, consentono di provare lo stato di disoccupazione in via alternativa alla DID, con riferimento ai redditi da lavoro eventualmente prodotti prima dell’apertura della partita IVA.
Lavoro dipendente o parasubordinato
€8.500 annui
Art. 13, comma 1, TUIR: detrazione di €1.955 pari all’imposta lorda al 23%.
Lavoro autonomo
€5.500 annui
Art. 13, comma 5, TUIR: detrazione di €1.265 pari all’imposta lorda al 23%.
Quali redditi contano: solo i redditi da lavoro eventualmente prodotti nel periodo antecedente l’apertura della partita IVA. I ricavi della nuova attività non rilevano, l’ISEE non conta e chi non aveva alcun reddito rientra pienamente nel criterio. Richiedi la verifica preliminare gratuita della posizione.
Giurisdizione, competenza e rito
La controversia sull’incentivo ha ad oggetto un diritto soggettivo nei confronti dell’INPS. Si propone davanti al Giudice del lavoro con il rito previdenziale, un processo concentrato e in larga parte documentale.
Il ricorso viene depositato telematicamente presso la Sezione Lavoro del Tribunale competente.
Il Giudice fissa con decreto l’udienza di discussione (art. 415 c.p.c.); ricorso e decreto vengono notificati all’INPS.
L’INPS deve costituirsi con memoria difensiva almeno dieci giorni prima dell’udienza (art. 416 c.p.c.).
Il Giudice esamina le difese, può tentare la conciliazione e decide se servono ulteriori prove (art. 420 c.p.c.). Spesso l’udienza è sostituita da note scritte (art. 127-ter c.p.c.).
Il Giudice decide sul diritto all’incentivo e sulle spese. In caso di accoglimento, l’INPS è condannato al pagamento delle somme spettanti, con eventuali interessi legali; la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
Il ricorrente è rappresentato in udienza dal difensore: la comparizione personale è richiesta solo se il Giudice dispone l’interrogatorio delle parti. L’assistenza è prestata in tutta Italia: esame e colloqui possono svolgersi anche a distanza, via email, telefono o videochiamata, e il ricorso è depositato telematicamente presso il Tribunale competente per residenza.
Condizioni economiche
Il compenso calmierato è determinato in misura contenuta e comunicato per iscritto prima del conferimento dell’incarico, in modo da rendere effettiva la tutela giudiziaria anche per chi ha appena avviato un’attività.
Compenso calmierato per l’intero giudizio di primo grado
€700
Importo unico e predeterminato, comprensivo di esame della documentazione, redazione e deposito del ricorso, notifiche, udienze o note scritte, fino alla sentenza. Preventivo scritto prima dell’incarico.
SASSANOStudioLegaleA titolo meramente indicativo, per una controversia di valore pari all’importo massimo teorico dell’incentivo (€18.000), rientrante nello scaglione €5.201–€26.000, i parametri del D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, indicano per le cause di lavoro valori medi tabellari pari a €2.695 e valori massimi pari a €5.388. Il compenso calmierato è pari a circa un quarto del valore medio tabellare.
Valori massimi tabellari
€5.388
parametri forensi, cause di lavoro
Valori medi tabellari
€2.695
parametri forensi, cause di lavoro
Compenso calmierato a carico del cliente
€700
importo fisso, intero giudizio di primo grado
Raffronto con funzione informativa. Fonte: D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 – cause di lavoro.
Valutazione preliminare gratuita, in tutta Italia
Un breve colloquio con l’Avv. Raffaele Sassano consente di ricostruire la posizione e di individuare i documenti necessari.Colloqui anche a distanza; sede a Roma, Viale Liegi n. 10, interno 7.